Statuto del SAFED

S T A T U T O 

 

     ( APPROVATO ALL’UNANIMITA’  DAL  CONSIGLIO  DIRETTIVO DEL 12 GENNAIO 2012

     E RATIFICATO NELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MESSINA DEL 4 APRILE 2012 )  

 

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DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - ISCRITTI - PATRIMONIO

 

Art.1 - Il   Sindacato   Autonomo   Funzionari   e Dirigenti della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (oggi Sicilcassa Spa in liquidazione coatta amministrativa) :

- è stato costituito in data 20.6.1968, con rogito Notar Avv. Diego Serraino registrato a Palermo l’ 8.7.1968 al n. 9236, al fine di realizzare una feconda e piena unità di intenti fra gli iscritti, indipendentemente da ogni opinione politica e convinzione ideologica ;

- assume la denominazione di “Sindacato Autonomo SAFED” (in prosieguo, per brevità, SAFED).

           Il   SAFED ha sede in Palermo .

  

Art. 2 - Il SAFED, attraverso la costante azione generale e capillare dei propri Organi , si propone :

- di perseguire gli scopi propri di un organismo sindacale a difesa morale e materiale dei propri iscritti ;

- di   realizzare   la   più   idonea   utilizzazione   del   personale degli iscritti in attività di servizio, cui   dovranno   competere il carico e la   responsabilità che il grado comporta ed il cui apporto dovrà avere il giusto peso e riconoscimento ;

- di sostenere e migliorare le prestazioni pensionistiche integrative o complementari degli iscritti al SAFED ;

- di fornire, a mezzo di notiziario, informazioni agli iscritti   su problematiche aziendali e legislative;

- di promuovere attività ricreative e culturali per i propri iscritti .

           Ferme   le   altre   competenze ed iniziative   proprie del   SAFED, quale Sindacato, per qualsiasi problematica di carattere collettivo,   ogni iscritto, a tutela della propria posizione morale, giuridica ed economica, ha assicurata l’ assistenza del SAFED stesso in sede aziendale e, relativamente a vertenze che coinvolgano interessi generali, in sede amministrativa e giudiziale.

  

Art. 3 - Possono chiedere l’ iscrizione al SAFED, ancorchè appartenenti a qualsiasi formazione politica od aderenti a Confederazioni nazionali sindacali, coloro che, in servizio o in pensione, sono iscritti al Fondo Pensioni C.C.R.V.E., nonchè tutti gli aventi diritto a prestazioni previdenziali di detto Fondo.

        Ai fini dell’ iscrizione, l’ aspirante deve dichiarare esplicitamente di accettare le norme tutte del presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dagli Organi del SAFED, nel rispetto della disciplina sindacale e dei contratti nazionali ed aziendali che saranno stipulati dal SAFED .

         L’ ammissione al SAFED risulta condizionata unicamente alla qualità del richiedente l’ iscrizione, secondo il giudizio motivato espresso dalla Segreteria .

        I   non ammessi   hanno   diritto   di produrre   le proprie controdeduzioni, entro il termine di 60 giorni, in un circostanziato ricorso da presentare al Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono definitive .

  

Art. 4 - L’ iscrizione al SAFED si intende a tempo indeterminato, salvo che l’ iscritto non decida di dimettersi ovvero subentrino motivi disciplinari o perdita di requisiti che inducano il Consiglio Direttivo a deliberare, mediante statuizione motivata, l’ allontanamento dell’ iscritto . In quest’ ultimo caso l’ interessato ha diritto di essere sentito personalmente .

           La qualità di iscritto, oltre che per morte, si estingue con il venir meno delle condizioni, indicate al primo comma dell’ art. 3, per chiedere l’ iscrizione al SAFED .

  

Art. 5 - L’ iscritto è tenuto a corrispondere un contributo associativo mensile di € 3,00 (euro tre) , mediante ritenuta sugli emolumenti o sulla pensione integrativa aziendale   ovvero un contributo associativo annuo di €. 36.00 (trentasei) da versare direttamente, o sul c/c del SAFED, entro il 30 aprile di ogni anno di competenza. Detto contributo può essere modificato su delibera del Consiglio Direttivo purchè approvato con la maggioranza dei 2/3. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 6 - Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il SAFED utilizza :

- i contributi associativi degli iscritti ;

- i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio ;

- il proprio patrimonio.

 

 

ORGANI

 

 

Art. 7 - Gli Organi del Sindacato SAFED sono :

a) l’ Assemblea   ;

b) il Consiglio Direttivo ;

c) la Segreteria ;

d) il Collegio dei Sindaci .

          Ai componenti degli Organi sub b), c) e d) non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell’ interesse del SAFED e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

ASSEMBLEA

 

Art. 8 - L’ Assemblea   è sovrana e viene convocata in via ordinaria, di regola, nel primo trimestre di ogni anno solare .

             L’ Assemblea     viene convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, o quando ne viene fatta richiesta da almeno un quarto degli iscritti o dal Collegio dei Sindaci .

             L’ Assemblea   viene   convocata mediante avviso da inviare a tutti gli iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua riunione . Tale termine può essere ridotto ad un minimo di cinque giorni quando motivi d’ urgenza lo rendano necessario.

             L’ avviso di convocazione deve contenere l’ ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data , l’ ora ed il luogo della riunione ; a quello di convocazione dell’ Assemblea ordinaria vanno acclusi lo schema del rendiconto finanziario-patrimoniale ed economico e la relazione annuale approntati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 -  L’ Assemblea :

- delibera sull’ attività del SAFED e sull’ indirizzo generale da seguire ;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci ;

- approva il rendiconto finanziario-patrimoniale ed economico dell’ esercizio sociale e la relazione annuale approntati dal Consiglio Direttivo ;

- approva le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto ;

- delibera , nel rispetto del presente Statuto, su qualsiasi altro argomento . 

 

Art. 10 - L’ Assemblea , sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita   in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli iscritti più uno. Trascorsa un’ ora da quella stabilita nell’ avviso, l’ Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione e può validamente deliberare qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

           L’ iscritto, non in regola con il pagamento  del contributo associativo,   non è ammesso a partecipare all’ Assemblea .

           Al Segretario compete di presiedere la riunione e, con l’ assistenza di un iscritto, di redigerne il verbale in apposito libro vidimato .

          Il Segretario, constatata la validità della costituzione dell’ Assemblea, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all’ ordine del giorno.                              

             Le deliberazioni   dell’ Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con un numero di voti favorevoli pari ai 2/3 (due terzi) dei presenti, ad eccezione :

- di quelle concernenti modificazioni degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto e scioglimento e liquidazione del SAFED, per le quali è richiesto un numero di voti favorevoli pari ad almeno il 50% degli iscritti in regola con il pagamento del contributo associativo ;

- di quelle concernenti modificazioni dei restanti articoli del presente Statuto e dell’ annesso Regolamento, per le quali è richiesto un numero di presenti non inferiore al 25% degli iscritti in regola con il pagamento del contributo associativo ed un numero di voti favorevoli pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti .

 

Art. 11 - Ogni partecipante all’ Assemblea ha diritto ad un voto ; in caso di assenza od impedimento , l’ iscritto può farsi rappresentare delegando altro iscritto .

              Ciascun iscritto non può, comunque, essere portatore di più di sei deleghe.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 12 -  Il Consiglio Direttivo è formato di nove componenti. Per l’ elezione di detti componenti va osservata la procedura riportata nel Regolamento annesso al presente Statuto . Su delibera del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a far parte dello stesso 2 membri cooptati.

             I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

             Il Consiglio Direttivo :

- convoca l’ Assemblea ;

- delibera, previa acquisizione di consulenza legale, di apportare al presente Statuto le      modifiche necessarie per adeguarlo ad inderogabili norme di legge ;

- elegge, nel suo seno, i componenti della Segreteria ;

- adotta tutti i provvedimenti necessari per l’ attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea  

- formula le eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea ;

- predispone le deliberazioni da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea ;

- si pronuncia in via definitiva sui ricorsi degli aspiranti , ai quali la Segreteria ha negato l’ iscrizione al SAFED ;

- studia le iniziative per la realizzazione di tutti gli scopi del   SAFED ;

- appronta lo schema di rendiconto finanziario-patrimoniale ed economico dell’ esercizio sociale e la relazione annuale   da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea ;  

- designa i rappresentanti del SAFED in seno a Delegazioni, Comitati, Commissioni, etc.

- predispone le proposte per la stipula o il rinnovo dei contratti ed accordi collettivi od integrativi aziendali;

- nomina la Delegazione che dovrà partecipare alle trattative concernenti la contrattazione collettiva aziendale;

- decide in merito alla sottoscrizione o no di accordi e contratti collettivi od integrativi aziendali da parte del SAFED; 

- ratifica i provvedimenti d’ urgenza adottati dalla Segreteria ;

- nomina eventuali Delegati Provinciali che partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- delibera sulle iniziative da assumere in  ordine a quanto  statuito all’ultimo comma dell’art.2;

- delibera di promuovere azioni giudiziarie od amministrative al fine di tutelare gli interessi del SAFED;

- delibera di resistere ad eventuali azioni giudiziarie od amministrative promosse da terzi contro il SAFED;

- delibera gli eventuali adeguamenti da apportarsi alla contribuzione di cui all’ art. 5;

- delibera l’ eventuale contribuzione di ammissione da porre a carico dei nuovi iscritti;

- adotta ogni altra determinazione di carattere direttivo.

 

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce , di regola, bimestralmente ovvero su richiesta del Segretario o di tre dei propri componenti.

             Il Consiglio   Direttivo è   validamente riunito con l’ intervento di almeno cinque dei propri componenti, tra cui il Segretario che lo presiede o, in sua assenza, dal Vice Segretario.

              Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide ove adottate con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti ; esse vanno verbalizzate in apposito libro.

              La   mancata   partecipazione di un componente , senza giustificato motivo , a tre riunioni del Consiglio Direttivo comporta la sua decadenza dalla carica.

              Nell’ ipotesi prevista nel precedente comma ed in ogni altro caso di carica vacante, si procede alla sostituzione nel rispetto dell’ ordine della relativa graduatoria (da ultimo formulata) indicata nel Regolamento annesso al presente Statuto .            

Il subentrante resta in carica per la residua durata del Consiglio Direttivo .

             Alle riunioni del Consiglio Direttivo presenzia, senza diritto a voto, il Collegio dei Sindaci.  

 

SEGRETERIA

 

Art. 14 - La Segreteria è l’ Organo esecutivo del SAFED ; della propria attività rende conto al Consiglio Direttivo. 

              La   Segreteria è costituita dai seguenti tre componenti, designati dal Consiglio Direttivo nel proprio seno:

                  il Segretario,   il Vice Segretario ed il Tesoriere. 

               Il Segretario ha la  rappresentanza legale  ed  amministrativa del 

SAFED e presiede le riunioni dell’ Assemblea, del  Consiglio Direttivo e della Segreteria .

              In caso di assenza od impedimento del Segretario, ne adempie le funzioni il Vice Segretario .

            Il Tesoriere controlla gli incassi del contributo associativo, esegue i pagamenti delle spese autorizzate, emette, congiuntamente al Segretario o al Vice Segretario, gli assegni bancari sul c/c del SAFED, è responsabile della regolare tenuta dei documenti contabili e gestisce il fondo cassa per le piccole spese .

             La Segreteria :

- decide sull’ ammissione degli iscritti   e sull’ eventuale loro allontanamento ;

- attua le decisioni del Consiglio Direttivo ;

- assicura la gestione quotidiana dell’ attività del SAFED ;.

- adotta i provvedimenti che rivestono carattere di urgenza, di   cui dovrà essere chiesta la ratifica al Consiglio Direttivo.

 

COLLEGIO DEI SINDACI

 

Art. 15- Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti eletti dall’ Assemblea , dei quali almeno due debbono essere iscritti in pensione, osservando la procedura riportata nell’annesso Regolamento .

             I Sindaci   controllano la regolarità dell’ attività svolta dagli altri Organi, vigilano sull’osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, eseguono verifiche di cassa , accertano che le spese risultino idoneamente documentate e riscontrano l’ esattezza e la veridicità della contabilità .

            Sul rendiconto finanziario-patrimoniale ed economico dell’esercizio sociale, da sottoporre   all’approvazione dell’ Assemblea, il Collegio dei Sindaci deve esprimere il proprio motivato parere..

            I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. 

           In caso di carica divenuta vacante, si procede alla sostituzione nel rispetto dell’ ordine della relativa graduatoria (da ultimo formulata) indicata nel Regolamento annesso al presente Statuto.

 

 

ESERCIZIO SOCIALE - RENDOCONTO

 

 

Art. 16 - L’ esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 17- Alla fine di ogni esercizio sociale viene predisposto il rendiconto finanziario-patrimoniale e quello economico , nonchè la relazione annuale sulla gestione svolta nell’ esercizio stesso.

 

Art. 18 - E’ vietato distribuire,anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o patrimonio durante la vita del SAFED, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tuttavia è consentito, previa approvazione del Consiglio Direttivo, il rimborso anche forfettario delle spese sostenute nello svolgimento delle attività sociali.

 

 

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

 

Art. 19 - Il patrimonio del SAFED, in caso di suo scioglimento e liquidazione e conformemente alla deliberazione adottata dall’ Assemblea, viene devoluto ad altra associazione sindacale avente finalità analoghe a quelle del SAFED o ai fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art.3 , comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

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APPENDICE

Regolamento per l’ elezione dei membri del Consiglio Direttivo   e del Collegio dei Sindaci

 

 

1) Nello stesso avviso di convocazione dell’ Assemblea che deve procedere all’ elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, va rivolto invito a tutti gli iscritti interessati   ad esprimere la propria candidatura a far parte del primo ovvero del secondo di detti Organi .

 

2) Sulla scorta delle candidature manifestate, la Segreteria predispone , avvalorandole con sigla, la scheda di votazione riportante le seguenti due liste, in ordine alfabetico : la prima degli iscritti candidati per il Consiglio Direttivo; la seconda degli iscritti candidati per il Collegio dei Sindaci .

Non sono prese in considerazione le candidature degli iscritti che non siano in regola con il pagamento del contributo associativo.

 

3) A ciascun iscritto (presente personalmente o attraverso altro iscritto delegato) partecipante all’ Assemblea va consegnata la predetta scheda di votazione .

La votazione viene espressa apponendo una barra o una crocettatura sul riquadro posto alla sinistra di ciascun candidato; non si possono votare più di sette candidati riportati nella prima lista e più di tre candidati riportati nella seconda lista .

 

4) Ogni scheda votata va inserita in un’ urna, appositamente predisposta .

Una volta ultimate le votazioni, il Segretario, con l’ausilio di due iscritti all’uopo designati, procede allo scrutinio delle schede votate .

Le eventuali eccezioni di annullabilità o nullità, concernenti le schede votate, vengono definite con deliberazione dell’ Assemblea.  

Vengono indi predisposte due distinte graduatorie in ordine decrescente di voti riportati : la prima relativa ai candidati per il Consiglio Direttivo; e la seconda relativa ai candidati per il Collegio dei Sindaci.

I candidati, i quali hanno riportato pari voti, sono collocati nella graduatoria in ordine decrescente di età .

 

5) Il Segretario dà quindi lettura delle due graduatorie e dichiara eletti :

- per il Consiglio Direttivo : i nove candidati della prima graduatoria  che abbiano riportato il maggior numero di voti ;

- per il Collegio dei Sindaci : i tre candidati della seconda graduatoria che abbiano riportato il maggior numero di voti .

 

6) Nel   contesto del verbale da redigersi per la riunione dell’ Assemblea, viene descritto lo svolgimento delle votazioni ed il relativo esito .

 

7) Dopo la conclusione dell’Assemblea , si riunisce il nuovo Comitato Direttivo   per designare la nuova Segreteria e provvede alla nomina del Tesoriere supplente.

Di tali designazioni va data immediata informazione, sul notiziario, a tutti gli iscritti .